Art. 4.

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
      2. Chiunque vìola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.